Il disegno di legge in materia di lavoro interviene sulla disciplina del patto di prova con particolare riferimento al calcolo della durata nei contratti a termine. Come? Andando a modificare il decreto Trasparenza, il provvedimento fornisce precise indicazioni temporali specificando che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni, né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. Restano ferme tutte le altre regole: forma scritta e indicazione delle mansioni e delle attività rispetto alle quali si intende provare in modo specifico il lavoratore.