Il DDL Lavoro riscrive le regole in merito alla compatibilità tra lo svolgimento di altra attività lavorativa e il diritto alle integrazioni salariali. Come? Rispetto alla formulazione precedente viene meno qualsiasi differenziazione a seconda della tipologia contrattuale e alla durata della stessa. Si ammette pertanto una compatibilità con qualsiasi attività di lavoro, dipendente o autonoma, fermo restando il mancato riconoscimento dell’integrazione salariale per le giornate di lavoro prestate. In quali casi il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale? Cosa dice la giurisprudenza in materia?