Omesso inserimento del rischio nel DRV: non è sempre colpevole il datore di lavoro?

Arriviamo da 15 anni di applicazione del TUSL. Applicazione largamente rigorosa, per non dire rigida. Attenzione, però. Ultimamente, la Cassazione sta palesando alcune aperture verso i garanti della sicurezza, e, in particolare, verso il datore di lavoro e l’RSPP. Le aperture riguardano l’adempimento più impegnativo per tutti i datori di lavoro: l’obbligo di valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del DVR. Dobbiamo, perciò, prendere atto di alcune pronunce che appaiono ispirate a impostazioni dissonanti rispetto a quelle tradizionali, e che, ciò malgrado, sembrano finora sfuggire all’attenzione degli osservatori e delle stesse imprese. Si apre per il futuro un interrogativo: siamo proprio sicuri che, in nome di un “criterio sostanzialistico”, elementi quali un’adeguata formazione-informazione e il rilascio di una delega conforme siano sufficienti ad escludere la responsabilità del datore di lavoro in caso di omesso inserimento del rischio specifico nel DVR?

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