Con la risposta a interpello n. 144 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha negato che i rimborsi ai dipendenti per attività sportive dei figli, estranee a programmi scolastici formativi, potessero rientrare nel welfare aziendale e godere del regime di favore previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR. Secondo l’Agenzia, tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito dei lavoratori solo in presenza di una connessione delle attività sportive con una finalità di educazione o istruzione. Si può ritenere che, in assenza di una simile connessione, i servizi sportivi, se erogati in natura dal datore e non sotto forma di rimborso, potrebbero godere del regime di esenzione previsto, nell’ambito del welfare aziendale, per i servizi di utilità sociale, dal TUIR.