Con la sentenza n. 2615 del 2024, il Tribunale di Roma ha assimilato la figura dell’influencer a quella di agente di commercio, non ritrovando nel nostro ordinamento una puntuale disciplina normativa alternativa. Decisione dalla quale derivano conseguenze che impattano non solo sul piano previdenziale. Infatti, se dal punto di vista di inquadramento previdenziale si configurerebbe l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi all’Enasarco, la definizione come agente di commercio porterebbe ad una serie di tutele minime ed alla necessità di conformarsi agli accordi economici collettivi per aspetti quali, ad esempio, la remunerazione delle provvigioni, la non concorrenza, indennità aggiuntive e di fine rapporto, preavviso e altre tutele a favore dell’agente.