Con l’ordinanza n. 10065 del 2024, la Cassazione ha stabilito che le conciliazioni sindacali devono avvenire in una sede, intesa come ufficio, sindacale e non in azienda. Questo perché in azienda il lavoratore potrebbe essere influenzato dal datore di lavoro. Se la conciliazione avvenisse nei locali aziendali, l’accordo raggiunto potrebbe essere contestato entro sei mesi. Orientamento discutibile, ma che deve essere valutato per la definizione di una conciliazione unitamente agli altri aspetti che rendono inoppugnabile l’accordo raggiunto. Quindi, in termini operativi e per non avere sorprese, quali sono gli elementi prudenziali da tenere in considerazione prima di sottoscrivere un verbale conciliativo?