Garantire l’accesso al mercato del lavoro, in maniera paritetica alle garanzie previste per i propri cittadini, allo straniero richiedente protezione internazionale, entro sei mesi dalla domanda. E’ quanto previsto dalla direttiva UE 2024/1346, in vigore dall’11 giugno 2024. Inoltre, gli Stati membri saranno tenuti a fornire le prestazioni di sicurezza sociale (pensioni, disoccupazione) ai richiedenti protezioni internazionale che hanno un impiego o in ragione di un precedente impiego, alle medesime condizioni cui vi accedono i cittadini dello Stato membro. In particolare, nell’ordinamento italiano per la richiesta di protezione internazionale occorre seguire una procedura amministrativa ben precisa. Come si svolge?