La retribuzione minima fissata dai contratti collettivi gode della presunzione del rispetto dei principi costituzionali della proporzionalità e sufficienza. In assenza di norme collettive applicabili, la retribuzione è determinata con accordo individuale e, nell’ipotesi di mancata intesa, è il giudice a fissare il corrispettivo minimo assumendo come parametro le tabelle salariali dei contratti collettivi di settori affini. Il presupposto costituito dal principio costituzionale dettato dall’art. 36 Cost. percorre il nostro ordinamento fino a pervenire ai criteri di disciplinabilità integrati dalla contrattazione di livello aziendale. Come?