Con la circolare n. 56 del 2024, l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito al regime contributivo relativo all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, in vigore dal 1° gennaio 2024. In particolare, per il finanziamento dell’IDIS è stato infatti introdotto un contributo mensile dell’1%, interamente a carico del datore di lavoro/committente, e un contributo di solidarietà dello 0,50% a carico del lavoratore. A chi spetta l’indennità di discontinuità? Qual è la corretta gestione in Uniemens?