L’estensione delle garanzie della CIGS ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione FIS che occupano mediamente più di 15 dipendenti, ad opera della legge di Bilancio 2022, comporta da un lato la doppia tutela per causali differenti e dall’altro il versamento di entrambe le contribuzioni ordinarie. Al fine di mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro conseguente alla riforma degli ammortizzatori sociali, è stata inoltre introdotta, ma limitatamente al 2022, come chiarito dalla circolare INPS n. 18 del 2022, una riduzione delle aliquote ordinarie di finanziamento del FIS e della CIGS. Quali sono le differenze di contribuzione dovute per il solo anno 2022 e a regime?