Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di apprendistato professionalizzante, è riconosciuto l’esonero contributivo, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura totale dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua. Come cambia la convenienza tra l’assunzione di un lavoratore solo contratto di apprendistato o un beneficiario dell’assegno di inclusione con la medesima tipologia contrattuale?