Dal 1° gennaio i datori di lavoro possono fruire dello sgravio contributivo per le assunzioni dei percettori dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione ed il lavoro. L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro e alle Agenzie per il Lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel SIISL. In particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato è previsto, per un periodo massimo di 12 mesi, un esonero del 100% dei soli contributi previdenziali nei limiti di un massimale annuo di 8.000 euro. In caso di part-time il massimale è proporzionalmente ridotto. L’INPS, con la circolare n. 11/2023, ha fornito le prime istruzioni in materia. Cosa deve fare il datore di lavoro per conoscere l’ammontare del beneficio spettante? Quali sono le regole da rispettare?