Con il messaggio n. 30 del 2023, l’INPS interviene riguardo i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario, rispetto ai quali sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.