L’istituzione emittente di un certificato A1, la quale, a seguito di un riesame d’ufficio degli elementi che sono alla base del rilascio di tale certificato, constati l’inesattezza di tali elementi, può ritirare detto certificato senza avviare preliminarmente la procedura di dialogo e di conciliazione prevista dalla normativa relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di determinare la legislazione nazionale applicabile. A deciderlo la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 16 novembre 2023 relativa alla causa C-422/22.