Ormai il lavoro attraverso piattaforma interessa diversi e svariati settori. E’, pertanto, necessario guardare con spirito critico l’evoluzione della giurisprudenza per capire meglio anche il possibile sviluppo della normativa comunitaria. Nel solco della prima pronuncia della Corte di cassazione – la n. 1663/2020, cui si ispira oggi anche tutta l’ultima giurisprudenza di merito secondo cui le nuove forme di lavoro attraverso piattaforma digitale, pur rimanendo inquadrate normativamente come lavoro autonomo, vanno protette con le tutele previste per il rapporto di lavoro subordinato, ci si sta orientando – non senza qualche criticità – a ricondurre comunque alla subordinazione pura e semplice tutte le forme di collaborazione autonoma attraverso piattaforma. Con buona pace delle ipotesi in cui il collaboratore, di fatto organizzativamente un lavoratore autonomo, abbia comunque ampi margini di autonomia nella scelta del come, dove e quando lavorare, e con tutte le ulteriori rilevanti conseguenze previdenziali, soprattutto in termini di costi per le aziende, e sindacali, derivanti dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Tanto varrebbe, forse, cancellare definitivamente dal nostro ordinamento la figura del collaboratore autonomo?