Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL

Sull’acceso dibattito in corso sul salario minimo è intervenuta anche la Corte di Cassazione stabilendo alcuni principi di diritto che andranno tenuti in considerazione in futuro. Nella sentenza n. 27711, dello scorso 2 ottobre, viene affermato che quando il salario minimo, ancorché individuato da un CCNL leader di categoria, risulti comunque insufficiente rispetto ai parametri stabiliti dall’art. 36 della Costituzione, il giudice può servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo previsto da altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe riconoscendo al lavoratore le differenze retributive maturate. Quali sono i motivi della decisione? Quali invece le ulteriori decisioni intervenute sul tema del salario minimo?

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