La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 185/2023 del 5 ottobre 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla normativo che ha imposto l’obbligo vaccinale (anti SARS-CoV-2), pena la sospensione dall’albo, indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell’albo dei Chimici e dei Fisici, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione. Il legislatore ha infatti effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell’evoluzione della pandemia a cui si è, poi, affiancato un criterio integrativo legato non alla natura dell’attività professionale, ma al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. La non fondatezza delle questioni va ricercata nella genetica transitorietà della disciplina nonché nella previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l’adeguamento delle misure all’evoluzione della situazione di fatto che tali misure erano destinate a fronteggiare.