Non sono applicabili alle convivenze di fatto gli obblighi previdenziali previsti per l’assicurazione del coniuge e dei familiari che prestano attività lavorativa nell’impresa artigiana e commerciale. E’ quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del lavoro con la nota n. 879 del 2023 che ha confermato quanto già disposto dall’INPS con la circolare n. 66 del 2017. Secondo l’INL il convivente di fatto non potrà essere iscritto come coadiuvante e il suo apporto lavorativo dovrà essere valutato secondo le regole ordinarie del rapporto di lavoro subordinato o delle altre tipologie di rapporto di lavoro instaurabili.