In un momento in cui la flessibilità in uscita è uno dei principali temi di attenzione nel sistema previdenziale di base, per la previdenza complementare è già prevista la Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA, che ha la finalità di accompagnare gli aderenti ad un fondo pensione verso la pensione di vecchiaia, mediante l’erogazione frazionata del montante accumulato. Va sottolineato che è possibile richiederla anche se si sia titolari di pensione anticipata o si acceda a quota 102. Per quel che riguarda il profilo fiscale l’Agenzia delle Entrate con una recente risposta a una istanza di consulenza giuridica ha chiarito come il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. Quali sono i requisiti per richiedere la RITA?