La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 721 della legge di Bilancio 2022, che demanda la disciplina dei tirocini extracurriculari a specifiche linee guida, da definirsi con un accordo, concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni. Criteri che sarebbero rigidamente predeterminati e andrebbero in tal modo a violare la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di formazione professionale. In particolare, nel caso esaminato dai giudici, la disposizione statale impugnata circoscrive l’applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa. In materia di tirocini e di percorsi scuola-lavoro interviene anche la bozza del decreto Lavoro con l’istituzione un fondo in caso di gravi infortuni.