L’INPS, con la circolare n. 40 del 2023, ha fornito le istruzioni per l’applicazione della riduzione contributiva prevista nei confronti dei datori di lavoro che sono stati autorizzati al contratto di solidarietà con intervento della CIGS e con accordi conclusi entro il 30 giugno 2022. Il beneficio contributivo del 35% si calcola per ogni lavoratore coinvolto dal CDS che ha avuto una riduzione dell’orario superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà. L’esonero contributivo, che è possibile portare a conguaglio, trova applicazione nel periodo in cui si riferisce l’Uniemens. Quali sono gli adempimenti e le procedure da seguire al riguardo? E quali i limiti di cumulabilità con altre agevolazioni e riduzioni contributive?