Nel rito del lavoro connotato da specialità, vi è l’esigenza di garantire il contradditorio delle parti prima che il terzo possa essere chiamato dal convenuto; contraddittorio che sarebbe sacrificato se, prima dell’udienza di discussione, il giudice potesse ammettere la chiamata del terzo disponendo, intanto, la notifica del provvedimento di fissazione e della memoria del convenuto e quindi differendo l’udienza di discussione. Nel rito del lavoro infatti, ispirato a principi di concentrazione e celerità, l’ammissibilità della chiamata del terzo a istanza del convenuto richiede la verifica, da parte del giudice, della sua compatibilità con tali principi, riconducibili proprio al canone della ragionevole durata del processo; verifica che fin dall’inizio il legislatore ha collocato nell’udienza di discussione nel contraddittorio delle parti e che ancor oggi si giustifica in ragione della specialità del rito del lavoro secondo una scelta non irragionevole del legislatore stesso. Lo ha chiarito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67 del 2023.