Nel regolamento dell’UEFA sia in quello dell’URBSFA, un giocatore del vivaio non è solo un giocatore formato dal club stesso, ma anche quello formato da un altro club del campionato nazionale. L’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue ritiene giustificato l’obbligo di inserire nel relativo elenco un numero predefinito di giocatori del vivaio, dall’altro egli non vede la logica, dal punto di vista della formazione, di estendere la definizione di giocatore del vivaio a giocatori al di fuori di un determinato club, ma all’interno del relativo campionato nazionale. L’avvocato generale nella causa n. C-680/21 conclude che le norme dell’UEFA sui giocatori del vivaio sono parzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione: sistemi in cui tra i giocatori del vivaio rientrano non solo quelli formati dal club interessato ma anche quelli di altri club della stessa lega nazionale non sono compatibili con le norme sulla libera circolazione dei lavoratori.