L’indennità ordinaria di disoccupazione o di NASpI non è esclusa nelle ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto di lavoro: mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing e spostamento del lavoratore. Una ulteriore ipotesi è prevista dal Codice della crisi d’impresa, secondo il quale la cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla liquidazione giudiziale costituisce perdita involontaria dell’occupazione con conseguente riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell’indennità di disoccupazione. Con quali modalità devono essere presentate le dimissioni da parte del lavoratore?