La nuova disciplina dei vitalizi degli ex senatori, ridotti per effetto dell’applicazione del regime contributivo anche ai trattamenti maturati prima del 2012 e già in godimento, e la sua compatibilità con i principi generali in materia di previdenza, stabiliti dalla Costituzione, non può essere sindacata dalla Corte costituzionale. È quanto dichiarato nella sentenza n. 237 del 28 novembre 2022 in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato.