L’INAIL, con la circolare n. 31 del 2022, ha fornito indicazioni sulla tutela assicurativa dei lavoratori occupati nelle reti di impresa. Secondo l’Istituto, in questa ipotesi, il rapporto assicurativo resta in carico al datore di lavoro che ha provveduto all’assunzione del lavoratore inserito nella rete. Si specifica, inoltre, che la norma di riferimento prevede la costituzione della solidarietà definita dall’art. 1294 del Codice civile. In questo contesto, cosa si intende per reti di impresa? Come si qualificano i datori di lavoro? Quali sono gli adempimenti e i modelli da utilizzare per le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro all’interno della rete?