I fringe benefit sono delle forme di retribuzione di tipo incentivante concesse ai lavoratori per valorizzare la loro prestazione. Poiché nel reddito da lavoro dipendente si deve tenere conto di tutte le somme e i valori, per la loro “monetizzazione” si deve far riferimento, salva diversa previsione, al loro “valore normale”, per la cui determinazione occorre fare riferimento, in quanto possibile ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. L’esclusione dalla formazione del reddito imponibile è, invece, prevista quando il valore complessivo dei beni e servizi ricevuti dai dipendenti non è superiore a euro 258,23 che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Aiuti bis (art. 12 dl 115/2022) sale per l’anno 2022 a 600,00 euro.