Il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento anche in caso di immotivato abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente. Questa fattispecie, infatti, pur costituendo giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, determina in capo al dipendente che subisce la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro decisa dall’azienda, il diritto alla percezione della NASpI e dunque il corrispondente versamento del ticket entro il giorno 16 del mese successivo a quello di licenziamento. Quali sono le eccezioni? Come si calcola il contributo? Qual è il comportamento corretto che deve essere osservato dall’azienda che si trova a subire una situazione di questo tipo? Una Infografica fornisce le corrette indicazioni per le imprese