I datori di lavoro sono obbligati a verificare l’avvenuto godimento di almeno due settimane delle ferie maturate nel 2020 entro il 30 giugno. Occorre però tenere conto del fatto che il termine di fruizione si sospende in caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità o malattia oppure in caso di ricorso alle integrazioni salariali a zero ore. La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti comporta l’applicazione di pesanti sanzioni per il datore di lavoro nonché la sospensione del DURC per un periodo di tre mesi dalla scadenza dell’ultimo documento regolare.