I profili colposi ascrivibili agli amministratori di società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche, non possono essere automaticamente addebitabili all’ente in quanto tale. E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18413 del 2022, che annulla con rinvio la condanna di una s.r.l. per l’illecito amministrativo, di cui all’art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001, connesso con il reato di lesione personale colposa addebitato al legale rappresentante della società per l’infortunio occorso a un dipendente. Di notevole interesse è un ulteriore rilievo critico mosso dalla Sez. IV ai magistrati di merito: quello di aver attribuito all’organismo di vigilanza compiti incardinati nel sistema di gestione della sicurezza del tutto estranei a quelli che il D.Lgs. n. 231/2001 assegna a tale organismo.