La Corte costituzionale, sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato legittimo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps a carico degli avvocati del libero foro iscritti al relativo albo, ma non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari mentre ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del Dl 6 n. 98/2011 nella parte in cui non prevede che costoro siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.