Le modifiche introdotte dal collegato Lavoro ridefiniscono la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, superando l’impostazione generica di cui all’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 104/2022. Il criterio matematico – 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario – tuttavia, solleva questioni operative, specie in caso di particolari tipologie contrattuali. Permangono incertezze anche sui rapporti con la contrattazione collettiva. In ultima analisi, la riforma pur rappresentando un passo avanti rispetto al decreto Trasparenza, lascia spazio a future precisazioni interpretative e giurisprudenziali.