Il disegno di legge sul lavoro, in discussione alla Camera dei Deputati, contiene, grazie agli ultimi emendamenti approvati, una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, c.2, del D.Lgs. n. 81/2015, in materia di attività stagionali. Come deve essere valutata? Non vengono introdotte novità eclatanti rispetto a quanto già previsto, se non il più specifico riferimento a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.