Arriviamo da 15 anni di applicazione del TUSL. Applicazione largamente rigorosa, per non dire rigida. Attenzione, però. Ultimamente, la Cassazione sta palesando alcune aperture verso i garanti della sicurezza, e, in particolare, verso il datore di lavoro e l’RSPP. Le aperture riguardano l’adempimento più impegnativo per tutti i datori di lavoro: l’obbligo di valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del DVR. Dobbiamo, perciò, prendere atto di alcune pronunce che appaiono ispirate a impostazioni dissonanti rispetto a quelle tradizionali, e che, ciò malgrado, sembrano finora sfuggire all’attenzione degli osservatori e delle stesse imprese. Si apre per il futuro un interrogativo: siamo proprio sicuri che, in nome di un “criterio sostanzialistico”, elementi quali un’adeguata formazione-informazione e il rilascio di una delega conforme siano sufficienti ad escludere la responsabilità del datore di lavoro in caso di omesso inserimento del rischio specifico nel DVR?