La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10065 del 2024, ha fornito un’interpretazione restrittiva del termine “sede sindacale” quale sede “protetta” ove il lavoratore può effettuare proprie rinunzie e transazioni riguardanti i diritti, in materia di lavoro, rientranti nella propria disponibilità. In particolare, i giudici hanno ritenuto che la protezione del lavoratore non deve essere affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Qual è quindi il luogo corretto dove può avvenire la conciliazione in una controversia di lavoro?