Controversie di lavoro: dove si può concludere validamente un accordo conciliativo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10065 del 2024, ha fornito un’interpretazione restrittiva del termine “sede sindacale” quale sede “protetta” ove il lavoratore può effettuare proprie rinunzie e transazioni riguardanti i diritti, in materia di lavoro, rientranti nella propria disponibilità. In particolare, i giudici hanno ritenuto che la protezione del lavoratore non deve essere affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Qual è quindi il luogo corretto dove può avvenire la conciliazione in una controversia di lavoro?

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