Il lavoratore che per contratto si rende reperibile al datore di lavoro di fatto impegna parte del proprio tempo di riposo, dovendo riprendere la sua attività in caso di effettivo richiamo in servizio. I tempi di riposo giornaliero, però, sono dettati dalla legislazione vigente e sono inderogabili, per quanto disciplinabili in modifica dalla contrattazione collettiva o di secondo livello. Si pongono allora di frequente alcune perplessità riguardo la compatibilità tra la reperibilità, la chiamata in servizio e il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro. Cosa prevede la disciplina in materia? Come deve operare il datore di lavoro?