Gli istituti del distacco del lavoratore e della trasferta presentano degli elementi comuni, ma anche differenze che ne distinguono l’utilizzo da parte del datore di lavoro. Il distacco è l’unica forma di mutamento “effettivo” del luogo di lavoro. La trasferta prevede, invece, un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa, con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. Differenze che sono importanti da conoscere per individuare, ad esempio, il soggetto a cui compete l’esercizio del potere direttivo sul lavoratore. Quali sono le altre differenze?