La decontribuzione Sud prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro, con sede legale o unità operativa situata nelle aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, con riferimento alle nuove assunzioni ma che ai rapporti di lavoro in essere. Accade tuttavia di frequente che la sede di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato cambi rispetto a quella definita nel contratto di assunzione. Ciò si verifica in caso di trasferimento, distacco, smartworking, trasferta, lavoro agile e somministrazione. In questi casi come si valuta l’applicabilità della decontribuzione Sud, la cui spettanza è legata alla specifica sede di lavoro? In attesa della proroga, oltre il 30 giugno 2024, del periodo di applicazione del beneficio è possibile esaminare alcuni casi particolari.