Il demansionamento del lavoratore è legittimo al ricorrere di alcune fattispecie determinate dal legislatore in parte già nel Codice civile e poi dal Jobs Act. La regola generale prevede tuttavia che al lavoratore demansionato deve essere garantita la medesima retribuzione senza alcuna riduzione, al netto delle eventuali indennità di funzione non più dovute. Qualora invece l’accordo sia raggiunto e sottoscritto in sede protetta è possibile riallineare la retribuzione in relazione alle nuove mansioni assegnate al dipendente. Quali sono i profili di convenienza rilevanti in questo caso?