Con la risposta a interpello n. 105 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in materia di investimenti qualificati da parte delle Casse di previdenza e dei fondi pensione. In particolare, il caso verte sull’applicazione delle regole sulla detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine, detenuti con vincolo temporale di almeno 5 anni. Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ritiene che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l’annullamento delle quote o delle azioni, ma ne riducano semplicemente il valore unitario, non comportano l’obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo di 5 anni di detenzione degli investimenti qualificati. Il disinvestimento non riduce quindi l’importo limite del 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente cui occorre far riferimento ai sensi della normativa vigente in materia di investimenti qualificati.