Quando è necessario disporre la temporanea modifica del luogo di svolgimento della prestazione il datore di lavoro può ricorrere alla trasferta, strumento contrattuale di disposizione nei confronti del lavoratore, oppure all’istituto del distacco. In entrambi i casi devono sussistere dei precisi presupposti di legittimità e al lavoratore sono dovute indennità e/o rimborsi spese in relazione all’obbligo di operare uno spostamento che, talvolta, può anche imporre il pernottamento fuori sede. Quale delle due opzioni è più conveniente per il datore di lavoro?