L’INPS, con la circolare n. 102 del 203, ha fornito ai datori di lavoro agricoli indicazioni operative per la gestione del lavoro occasionale. In particolare, hanno l’obbligo di acquisire una autocertificazione dai singoli interessati riguardante la loro condizione soggettiva e di effettuare una comunicazione al centro per l’impiego. Ulteriori indicazioni riguardano le conseguenze contrattuali e le sanzioni dovute al superamento della durata massima prevista di 45 giorni lavorativi complessivi nell’anno civile. Qual è la retribuzione del lavoratore agricolo occasionale? Come viene corrisposta?