Con la risoluzione n. 68 del 2023, l’Agenzia delle Entrate, aderendo ad una soluzione interpretativa dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, chiarisce che il sostituto d’imposta può determinare, entro il 18 dicembre, l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023. Il chiarimento consente di superare le criticità derivanti dalle precedenti e risalenti interpretazioni. Qualora il calcolo dell’acconto si riveli insufficiente rispetto all’imposta effettivamente dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR al 31 dicembre 2023, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato