Il disegno di legge in materia di lavoro introduce nuove previsioni sullo svolgimento di attività lavorativa durante i periodi di cassa integrazione, che andranno a sostituire quelle contenute nella disciplina originaria dell’art. 8 del D.Lgs n. 148/2015. La particolarità della nuova previsione in materia è l’esclusione del trattamento di cassa integrazione limitatamente alle giornate di lavoro effettuate venendo meno così la distinzione basata sul periodo di tempo, inferiore o superiore ai 6 mesi, in cui il lavoratore esercita un’attività lavorativa. Questo dovrebbe rendere più semplice per i lavoratori coniugare l’esercizio di un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, con il percepimento della cassa integrazione guadagni. Qualche criticità potrebbe, tuttavia, riscontrarsi in alcune discipline occasionali o intermittenti.