Durata del periodo di prova non inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi. Disposizioni più favorevoli possono essere previste dai contratti collettivi. E’ quanto previsto dal disegno di legge lavoro all’esame della Camera dei Deputati. La disposizione modifica in modo sostanziale il secondo comma dell’art. 7 del decreto Trasparenza integrandone il contenuto con criteri di calcolo certi. Vengono così risolti le evidenti criticità di carattere operativo per datori di lavoro e professionisti impegnati a calcolare la riduzione del periodo di prova in modo proporzionale alla durata del contratto.