Nell’ottica della sicurezza sul lavoro, le leggi sulla parità di genere non risparmiano solenni dichiarazioni d’intenti: garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere è tra le finalità del D.Lgs. n. 81/2008; contemplare l’obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di porre l’accento proprio sui rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere è tra le norme più importanti del TUSL. Ma come mai nella giurisprudenza della Cassazione penale sul TUSL è arduo rintracciare la parità di genere? Ne dobbiamo dedurre una generalizzata disattenzione anche da parte degli organi di vigilanza? Ma qualche nota, a suo modo positiva, c’è.