Entro il 30 novembre i sostituti d’imposta devono effettuare la trattenuta relativa al secondo acconto IRPEF sulla base delle indicazioni di conguaglio riportate nel modello 730/4. La ritenuta deve essere operata sulle retribuzioni del mese di novembre, oppure di dicembre con l’applicazione di una maggiorazione se la retribuzione di novembre dovesse risultare insufficiente. Il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile e, entro il 16 dicembre 2023, il datore di lavoro deve versare l’importo trattenuto, utilizzando gli appositi codici tributo F24. Quali sono gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro?