I sostituti d’imposta, entro il 31 ottobre 2023, sono tenuti ad effettuare l’invio telematico delle Certificazioni Uniche autonomi contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata: compensi corrisposti per prestazioni occasionali, provvigioni, compensi a professionisti e ai contribuenti in regime forfettario o di vantaggio. La trasmissione delle certificazioni deve essere fatta esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto tenuto alla comunicazione o tramite un intermediario abilitato. Occorre fare particolare attenzione all’indicazione dei compensi corrisposti a contribuenti che applicano regimi fiscali agevolati. Cosa fare qualora il sostituto d’imposta intenda annullare una CU già presentata? Quali sono le sanzioni nel caso in cui non siano rispettati i termini?