Doppio binario per l’applicazione dei fringe benefit dopo la conversione del decreto Lavoro con legge n. 85 del 3 luglio 2023. Il nuovo limite di esenzione fino a 3.000 euro, per beni e servizi, si applica per il 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Per tutti gli altri lavoratori resta confermata la soglia di esenzione prevista dall’art. 51, comma 3, del T.U.I.R., pari a 258,23 euro. In continuità con il 2022, anche quest’anno sono ricomprese nella soglia di esenzione le eventuali somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Quali regole deve seguire il datore di lavoro per l’applicazione del nuovo limite? Qual è la corretta qualificazione di figli a carico ai fini dell’esenzione?