Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Ad affermarlo la sentenza n.130 del 26 giugno 2023 con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni.